Regolamento Macchine 1230/23

Regolamento macchine 2023/1230 (Ex Direttiva Macchine)

Audit parco macchine su reparti e stabilimenti produttivi

Servizio pensato per rispondere alle richieste degli RSPP e per chi vuole avere una panoramica sulle macchine & per rispondere alle novità del regolamento macchine 2023/1230


Censimento attrezzature di lavoro con distinzione di tipologie e marcatura (marcate CE e non marcate CE)


Indice di priorità di intervento e quadro generale della situazione tramite macro-indicatori dello stato di conformità delle macchine


Verifica della documentazione tecnica a corredo di ogni singola macchina (dich. CE, presenza analisi rischi)


Analisi del rischio macchine e linee di produzione

Identificazione dei pericoli ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE (per attrezzature marcate CE) e ai sensi dell'Allegato V D.Lgs. 81/08 (per le attrezzature non CE) e valutazione dei rischi (EN 12100).


Stesura piano di miglioramento con la definizione degli interventi.


In attesa della messa a norma, identificazione delle misure immediate di compensazione del rischio: procedure, messa fuori servizio, formazione etc...


Progettazione e realizzazione interventi tecnici di adeguamento macchine e linee produttive

Cura dei dettagli in ogni fase dalla progetto alla realizzazione.


Protezioni meccaniche standard e «sartoriali» progettate e realizzate in opera.


Coinvolgimento del personale produttivo e manutentivo per la definizione delle soluzioni tecniche (aree, segregazioni, regolazioni etc...).


Progettazione delle logiche di sicurezza sulla base della analisi del rischio e del Performance Level richiesto (PLr).


Realizzazione Interventi sulle logiche elettriche/elettroniche, pneumatiche ed idrauliche.


Aggiornamento della documentazione tecnica e predisposizione delle schede macchina per la gestione dei rischi residui.


Gestione del rischio residuo

Formazione documentata degli operatori sui rischi residui e sull'utilizzo della attrezzatura.


Scheda sicurezza macchina, che riporti le informazioni sui rischi, le misure di sicurezza presenti, divieti da rispettare, DPI previsti e misure comportamentali da adottare, comprese le operazioni per la messa in sicurezza dell'attrezzatura (0-energy).


Gestione dei cambiamenti: aggiornamento della documentazione a corredo delle macchine e attrezzature (dichiarazione conformità, manuale d'uso, registro dei controlli e manutenzione).


Aggiornamento della valutazione dei rischi (DVR) con la gestione dei rischi residui.


Successo garantito

Il ns. team di lavoro permette di superare ogni ostacolo tecnico con l’impiego di risorse specialistiche e innovative.


Nessuna macchina può fermarci!!!

Consulenza marcatura CE Macchine e insiemi

Check-up iniziale ed analisi delle direttive applicabili.


Assistenza tecnica per l'IMPORT/EXPORT di macchine e prodotti dal mercato UE.


Analisi del rischio secondo EN 12100 ed individuazione dei requisiti di affidabilità dei circuiti di comando con funzioni di sicurezza (PL / SIL required).


Calcolo della affidabilità dei circuiti di comando con funzioni di sicurezza (verifica PL/SIL, progettazione circuiti di comando).


Progettazione tecnica di componenti e macchine, assistenza alla scelta ed integrazione delle apparecchiature, materiali e componenti.


Preparazioni dei manuali di istruzioni per l'uso ed avvertenze per la certificazione CE nella lingua concordata.


Redazione ed assistenza alla redazione del fascicolo tecnico.


Formazione specialistica per operatori del settore.


Vendita o acquisto di macchinari usati

Nel caso di acquisto e vendita di macchinari usati o non, il comma 1 dell'articolo 72 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'attestazione della conformità delle macchine da parte del soggetto che le cede:


Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.


SITUAZIONE 1

Permuta di macchinari usati contro nuovo acquisto


Secondo l'art. 11, comma 1, del DPR 459/96 (tuttora vigente come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 17/10), l'utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente.


L'art. 72 del D.Lgs. 81/08 ha integrato questo precetto precisando che l'attestazione riguarda la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.


Tuttavia, nel caso di “permuta contro nuovo acquisto” non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze. Sulla base di queste considerazioni si ritiene che, l'obbligo di attestare la conformità della macchina competa al rivenditore della stessa. Pertanto, in sede di accertamento si procederà verificando il rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore.


Nell'atto di compravendita, relativamente all'usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, è opportuno specificare:


- tipo di macchina e modello

- numero di matricola

- nome del costruttore

- dicitura “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.


SITUAZIONE 2

Vendita di macchinari usati ad un altro utilizzatore diretto


Il proprietario di una macchina (per esempio il datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (per esempio altro datore di lavoro) deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d'uso.


SITUAZIONE 3

Cessione per conto vendita di macchinari usati


Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona con procura di vendita del bene, al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.


Nel caso di permuta della macchina contro nuovo acquisto  (ovvero di cessione della stessa ad un soggetto che non la metterà in servizio, ma che la reimmetterà in commercio dopo averla ricondizionata) il documento sopra citato consente al venditore di non attestare la conformità della macchina, spostando tale obbligo al momento della reimmissione in commercio della macchina ricondizionata, mentre la circolare ministeriale prevede che in ogni caso il venditore attesti che la macchina è conforme alla legislazione previgente.


NOTE TECNICHE:

Sull'argomento sentenza della Cassazione Penale, sezione III, del 1 ottobre 2013, n. 40590 precisa che il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la stessa non deve essere successivamente utilizzata, ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato:


“Se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione”.


“Invero è un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma contestata, nel senso che, fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l'utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione”.crivi una descrizione per questa scheda e includi le informazioni di interesse per i visitatori del sito. Ad esempio, se si utilizzano schede che ne mostrano diversi, scrivi perché questo servizio è unico. Se utilizzi delle schede per visualizzare le voci di menu del ristorante, spiega le caratteristiche che rendono uno specifico piatto una vera delizia per il palato.

Domande e risposte sulla certificazione

Nella progettazione delle macchine destinate agli USA si sente spesso parlare di “certificazione UL”, mentre per il Canada di “certificazione CSA”. Ma cosa sono le certificazioni UL e CSA? Che valore hanno?

Inquadramento normativo

Se vendi una Componente di Sicurezza, non una semplice lamiera d’acciaio, devi fornire assieme ad essa la Dichiarazione di Conformità con cui dichiari di averla progettata secondo la Direttiva Macchine.

Devi anche fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione, che dipenderà dal tipo di protezione.

Inoltre deve essere fornita una Targhetta CE da applicare sulla protezione, se ne vedono davvero poche in giro, ma sono necessarie.


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