rischio incendio

Redazione del documento di valutazione rischio incendio UNI ISO 16732-1 e EN ISO 19353 (Macchine)


La valutazione del rischio consente, al datore di lavoro, sulla base delle indicazioni della UNI ISO 16732-1 e EN ISO 19353 (Macchine), di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:
  • prevenzione dei rischi
  • informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
  • formazione dei lavoratori
  • misure tecnico-organizzative, destinate a porre in atto i provvedimenti necessari
Il documento deve essere periodicamente verificato a cura del Datore di Lavoro e sarà oggetto di revisione a seguito di:
  1. adeguamenti strutturali
  2. adeguamenti impiantistici
  3. nuove realizzazioni
  4. attivazione di cantieri all’interno di edifici
  5. modifiche organizzative e funzionali.
Il criterio fondamentale adottato nella valutazione del rischio è quello basato sull’identificazione dei pericoli relativamente ai differenti luoghi di lavoro, nell’analisi dei fattori di rischio e nella stima delle possibili conseguenze.

La valutazione dei rischio di incendio considera:
a) il tipo di attività;
b) i materiali immagazzinati e manipolati;
c) le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) le caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) le dimensioni e l’articolazione del luogo di lavoro;
f) il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione è quindi articolata nelle seguenti fasi.
individuazione di ogni pericolo di incendio quali sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio; in particolare si possono individuare le seguenti tipologie di fattori:
  1. materiali o sostanze combustibili o infiammabili: grandi quantitativi di materiali cartacei, materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petrolio, liquidi e vapori infiammabili, gas infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti, ecc;
  2. sorgenti di innesco: fiamme libere, scintille, archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, ecc;
  3. fattori trasversali: territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio, metodologie di lavoro non corrette, carenza di manutenzione di macchine ed impianti, etc.
  4. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendi facendo particolare attenzione all’affollamento massimo prevedibile, all’eventuale presenza di pubblico occasionale, con persone esterne che non sono a conoscenza dei luoghi di lavoro e delle procedure di emergenza, ma che durante quel particolare evento sono presente, soggetti portatori di handicap, lavoratori la cui attività è svolta in aree a rischio specifico d’incendio o di lavoratori che svolgono la propria attività in locali o aree isolate dal resto del luogo di lavoro;
  5. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendi;
  6. valutazione del rischio residuo di incendio;
  7. verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 
  8. Ad esempio:
  • organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza in attuazione a quando indicato nell’allegato IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.11 e nella UNI ISO 16732-1 / EN ISO 19353 (Macchine);
  • allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
  • installare dispositivi di estinzione incendi e impianti di spegnimento automatico e/o manuale;
  • assicurare che tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento;
  • assicurare che tutte le vie e le uscite di emergenza siano regolarmente controllate al fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità;
  • assicurare che tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo adeguata efficienza;
  • garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione sul rischio incendio correlato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte, sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro, sull’ubicazione delle vie d’uscita, sulle procedure da adottare in caso d’incendio, sulle modalità di chiamata degli Enti preposti alla gestione delle emergenze, ecc.
La norma UNI ISO 16732-1:2020 fornisce la base concettuale per la valutazione del rischio di incendio affermando I PRINCIPI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE E DELL'INTERPRETAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AL FUOCO. Questi principi di rischio incendio si applicano a tutti i fenomeni relativi al fuoco e a tutte le configurazioni di uso finale, il che significa che questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di scenari di incendio.
La probabilità è la rappresentazione matematica dell'incertezza e la valutazione del rischio è la forma di analisi della sicurezza antincendio che utilizza più ampiamente le probabilità e quindi più ampiamente affronta tutti i tipi di incertezza.
La valutazione del rischio è preceduta da due analisi di base: 
• definizione di uno scenario, compresi gli obiettivi di sicurezza antincendio da soddisfare e i soggetti della valutazione del rischio di incendio, e i relativi fatti o ipotesi; e
• identificazione dei vari pericoli da valutare. Un "pericolo" è qualcosa che ha il potenziale per causare danni.
Gli argomenti della valutazione del rischio di incendio includono la progettazione e il controllo di qualsiasi parte dell'ambiente costruito, come edifici o altre strutture.
 La valutazione del rischio di incendio di un progetto consiste nell'analisi dei rischi, per esempio analisi della frequenza e della gravità del danno previste a seguito di scelte progettuali, combinate con una valutazione dell'accettabilità di tali rischi.
La valutazione del rischio di incendio può essere utilizzata per supportare qualsiasi decisione relativa alla prevenzione o alla protezione antincendio di ambienti costruiti nuovi o esistenti, come edifici, dove aspetti probabilistici, come l'accensione del fuoco o l'affidabilità delle misure antincendio, sono importanti. 
La valutazione del rischio di incendio può essere utilizzata anche per determinare la sicurezza equivalente a un codice, per valutare il bilanciamento tra il costo e il beneficio di riduzione del rischio di una proposta, o esaminare il rischio accettabile relativamente a eventi gravi. 
La valutazione del rischio di incendio può anche essere utilizzata per fornire una guida generale o per essere di supporto nella scelta di scenari e altri elementi di un'analisi deterministica.

Secondo la UNI ISO 16732-1 e EN ISO 19353 (Macchine) “Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:

a) livello di rischio elevato: luoghi di lavoro o parti di essi, in cui per la presenza di particolari sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi con forte probabilità di propagazione delle fiamme.
b) livello di rischio medio: luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Ad esempio si considerano luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio le attività riportate all’interno dell’allegato I del DPR 151/2011.
c) livello di rischio basso: luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. In generale luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un’eventuale propagazione”.
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